Compravendita di carte da collezione: come funziona davvero.
Compravendita di carte da collezione: come funziona davvero.
A cura dell'Avv. Alberto Agostini, co-fondatore dello Studio Agostini & Kasapoğlu, boutique legale internazionale con sedi a Bologna e ad Ankara, specializzata nel diritto dei beni da collezione, dei memorabilia e dei trading card games.
In sintesi
Il mercato delle carte collezionabili – Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, One Piece Card Game e altri trading card games (TCG) – ha sviluppato un lessico proprio e proprie consuetudini di scambio. Si "claima" una carta in un gruppo, si rilancia in una diretta, si pubblica un'asta con o senza prezzo di riserva, si fissa un "minimo e massimo", si "accettano offerte". Poi la carta parte, e talvolta non arriva.
Sono formule che il diritto non nomina, ma che il diritto, nondimeno, governa. Il presente contributo ricostruisce l'intera trafila dello scambio, dal momento in cui l'annuncio viene pubblicato sino a quello in cui la carta arriva, o non arriva, a destinazione.
L'assunto da cui muovere è che ciò che il mercato percepisce come un fatto unitario – "ho comprato una carta e me l'hanno spedita" – si compone, sul piano giuridico, di tre rapporti distinti: la vendita, l'obbligazione di consegna che ne deriva, il contratto di trasporto concluso con un terzo. Tenerli separati non è un esercizio classificatorio: è la sola via per rispondere alla domanda che si pone sempre a cose fatte, e cioè chi sopporti il rischio quando qualcosa va storto.
Indice
Le forme del mercato: come si vende una carta da collezione
La formazione del contratto e il passaggio della proprietà
La spedizione: rischio, vettore e limiti del risarcimento
La vendita al consumatore: la deroga del Codice del consumo
Considerazioni conclusive e linee operative per gli operatori del settore
Le forme del mercato: come si vende una carta da collezione
Il mercato delle carte non conosce una sola forma di vendita, e ciascuna ha una fisionomia giuridica che conviene riconoscere, giacché è da lì che dipende il momento in cui il contratto nasce, e con esso tutto il resto.
Vi è anzitutto il "claim" a prezzo fisso, la modalità più diffusa nei gruppi social: il venditore pubblica la fotografia della carta, la descrive, ne indica il prezzo, e la aggiudica a chi per primo commenti la formula convenuta. Vi è l'asta, che può svolgersi in diretta oppure distendersi nel tempo con i rilanci affidati ai commenti, e che conosce due varianti di segno opposto, a seconda che il venditore abbia o non abbia fissato un prezzo di riserva. Vi è la formula del "minimo e massimo", nella quale si indicano una soglia di partenza e un prezzo di acquisto immediato, e si lascia che fra i due estremi si apra una piccola asta fra i commenti. Vi è, infine, l'"accetto offerte", con cui il venditore espone la carta senza prezzo e si limita a sollecitare proposte. Restano sullo sfondo le piattaforme strutturate, nelle quali è il regolamento del gestore a predeterminare il momento della conclusione.
Le formule, si noti, sono le medesime in ogni comparto del collezionismo: chi vende carte Pokémon, chi tratta Yu-Gi-Oh!, chi si muove su Magic: The Gathering e chi segue One Piece Card Game adopera lo stesso lessico e le stesse consuetudini, e incontra perciò i medesimi problemi giuridici.
Offerta al pubblico o invito a offrire
Tutte queste, tuttavia, celano soltanto due modelli.
Il primo è l'offerta al pubblico, che l'art. 1336 c.c. considera vera e propria proposta contrattuale quando contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. Il secondo è il mero invito a offrire, con il quale chi pubblica non si vincola affatto, ma sollecita le proposte altrui riservandosi di accettarle.
La differenza non è teorica: da essa dipende se il venditore sia già obbligato, oppure ancora libero.
L'asta e il prezzo di riserva
L'asta segue una logica ulteriore, che conviene precisare, giacché il mercato tende a fraintenderla.
Nell'asta con prezzo di riserva il venditore fissa a monte, e senza dichiararla, la soglia al di sotto della quale non intende vendere. Se i rilanci la raggiungono, la carta si vende; se restano al di sotto, è come se l'asta non fosse mai stata aggiudicata. Non si tratta, dunque, di un ripensamento successivo, bensì di una condizione predeterminata, la cui operatività non dipende dall'umore del venditore ma da un dato oggettivo.
Nell'asta senza riserva, invece, il venditore promette di aggiudicare al migliore offerente: qui il prezzo, pur non determinato, è determinabile secondo il meccanismo annunciato, il che soddisfa il requisito dell'art. 1346 c.c., e il vincolo sta già nell'annuncio. La formula del "minimo e massimo", da ultimo, è una struttura mista: il tetto opera come offerta a prezzo fisso, la soglia come base d'asta.
La formazione del contratto e il passaggio della proprietà
Quando nasce il contratto con un "claim"
Il "claim" a prezzo fisso appartiene, di regola, al primo modello. L'annuncio individua la carta e ne fissa il prezzo, sicché contiene già tutto il necessario: è una vera e propria proposta. Il commento di chi per primo la reclama è, correlativamente, una vera e propria accettazione.
Il contratto si conclude, dunque, nel momento in cui quell'accettazione giunge al venditore, secondo la regola dell'art. 1326 c.c. e con la presunzione di conoscenza che l'art. 1335 c.c. àncora all'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario. Non serve la conferma del venditore: serve, e basta, che l'accettazione gli sia giunta.
L'"accetto offerte", per contro, si colloca all'estremo opposto: mancando l'indicazione del prezzo, l'annuncio non contiene gli estremi essenziali, e vale come invito a offrire. Lì le proposte provengono dagli interessati, e il contratto si conclude soltanto se e quando il venditore le accetti.
Il commento cancellato
Dalla qualificazione discende la soluzione del caso che più ricorre nella pratica. Accade con una certa frequenza che il venditore, deluso dai rilanci o pentitosi del prezzo, cancelli il commento vincente e riapra la vendita.
Si dirà, ed è l'obiezione che conviene prevenire, che egli non ha fatto altro che revocare la propria offerta, come il secondo comma dell'art. 1336 c.c. gli consente, purché la revoca intervenga nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente.
L'obiezione non regge. La revoca presuppone che il contratto non sia ancora concluso, giacché ciò che è concluso non si revoca: si adempie, o si viola. Se l'accettazione era già giunta al venditore, il vincolo è nato in quell'istante, e la cancellazione del commento non tocca il contratto: ne cancella soltanto la traccia. Traccia che, peraltro, resta recuperabile, poiché le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti che rappresentano se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità (art. 2712 c.c.).
Sul piano sostanziale, dunque, il rifiuto di consegnare integra inadempimento, e apre all'acquirente i rimedi ordinari. E anche a voler qualificare l'annuncio come semplice invito a offrire, il venditore non è per ciò solo libero, ché resta il dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.), la cui violazione fonda responsabilità precontrattuale.
Il principio consensualistico e il momento traslativo
Concluso il contratto, occorre stabilire quando la carta cessi di appartenere al venditore. La risposta, nell'ordinamento italiano, è netta: non serve né la consegna né il pagamento, ché la proprietà passa per effetto del consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.).
Il che, calato nella pratica del collezionismo, significa quanto segue. Se alle ventidue il venditore pubblica la carta a trecento euro, e un minuto dopo il primo interessato ne rivendica l'acquisto, alle ventidue e uno quella carta è già dell'acquirente. E lo è benché giaccia ancora sul tavolo del venditore, dentro la sua bustina, in attesa di essere preparata per la spedizione. Il venditore ne ha la detenzione; la proprietà non è più sua.
Una precisazione si impone per le cose determinate soltanto nel genere, categoria nella quale rientrano, ad esempio, l'acquisto di un box sigillato non ancora individuato nel singolo esemplare o di un lotto da prelevare dal magazzino. Qui la proprietà non passa con il mero consenso, ma con l'individuazione, e l'art. 1378 c.c. precisa che, per le cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere. Per il prodotto sigillato indistinto, dunque, il momento traslativo coincide con la spedizione; per la singola carta individuata nella fotografia, no: è passato da un pezzo.
Uno sguardo comparato: non è così ovunque
Giova aggiungere, per chi compra e vende oltre confine, che la regola consensualistica non è affatto universale. L'idea diffusa secondo cui la proprietà passerebbe all'arrivo della merce non è, cioè, un'assurdità: è il riflesso di un altro ordinamento.
Nell'ordinamento tedesco la vendita produce soltanto obbligazioni, e il trasferimento della proprietà esige un distinto accordo reale accompagnato dalla consegna (§ 929 BGB), secondo il principio di separazione fra negozio obbligatorio e negozio traslativo. L'ordinamento inglese, per contro, e contrariamente a un'opinione altrettanto diffusa, converge con il nostro quanto alle cose specifiche, poiché il Sale of Goods Act 1979 fa passare la proprietà quando le parti così vogliono e la presume trasferita alla conclusione del contratto per i beni specifici in stato consegnabile (sect. 17 e 18, rule 1).
Il vero contrasto, dunque, non corre fra Roma e Londra. Corre fra Roma e Berlino.
Dalla teoria alla pratica: il diritto e il mercato
Quanto precede è ciò che dice il diritto. Poi c'è il mercato, e conviene dirlo con franchezza, ché una trattazione che taccia la distanza fra la norma e la sua applicazione è una trattazione inutile.
Sul piano teorico il contratto è concluso, la carta è già dell'acquirente, e i rimedi contro l'inadempimento sono tutti disponibili. Nella pratica, però, è raro che si adisca il giudice per una carta, giacché il costo di una causa supera quasi sempre il valore del singolo affare, e la considerazione vale tanto per chi compra quanto per chi vende. Le tutele che funzionano davvero, in questo settore, restano stragiudiziali: e la sanzione più temuta non è la condanna, ma l'esclusione dal gruppo e la perdita di reputazione presso la comunità, che nel collezionismo è il vero capitale di chi vende.
Ciò non toglie nulla al quadro giuridico. Lo colloca, semmai, nella sua sede propria: quella di uno strumento che serve, prima ancora che a litigare, a impostare correttamente il rapporto e a sapere, quando il rapporto si guasta, chi abbia ragione e su cosa.
La spedizione: rischio, vettore e limiti del risarcimento
Qui si annida il fraintendimento più comune, e conviene scioglierlo con nettezza. Quando si prepara la spedizione, il contratto di vendita ha già prodotto il proprio effetto principale, cioè il trasferimento della proprietà: ciò che resta in capo al venditore non è più vendere, ma consegnare. La spedizione, in altri termini, non è la vendita: è il modo con cui si adempie a un'obbligazione che dalla vendita discende, e al quale si ricorre soltanto perché le parti non si sono incontrate.
E vi è di più, ché per adempiere quell'obbligazione il venditore stipula un contratto ulteriore, distinto dal primo e con un terzo che alla vendita è estraneo: il contratto di trasporto, con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro (art. 1678 c.c.).
Tre rapporti, dunque, e non uno. Chi li tiene separati comprende senza sforzo come il venditore possa essere già libero mentre la carta è ancora in viaggio; chi li confonde, no.
"Res perit domino": il rischio segue la proprietà
Poiché la proprietà è passata, con essa passa il rischio. È la regola tramandata nella formula res perit domino, la cosa perisce per il suo proprietario, che l'art. 1465 c.c. traduce in termini operativi disponendo che, nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata, il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
Conviene sciogliere la formula, ché dietro il latino si nasconde una conseguenza concretissima. Se la carta si perde o si distrugge durante il viaggio, e la perdita non è imputabile al venditore, l'acquirente non riceve nulla e nondimeno deve pagare il prezzo; e se lo ha già pagato, non può chiederne la restituzione. La ragione è coerente, per quanto possa apparire severa: quella carta, nel momento del sinistro, era già sua, e chi perde una cosa propria non ha titolo per chiederne il prezzo a chi gliel'aveva legittimamente trasferita. Il venditore non ha venduto male: ha venduto, e basta.
Ciò non significa, si badi, che l'acquirente resti privo di tutela. Significa che la sua tutela guarda altrove: non verso il venditore, ma verso chi la carta aveva materialmente in custodia quando è sparita, cioè il vettore.
La consegna al vettore libera il venditore
La regola trova il proprio completamento nell'art. 1510, secondo comma, c.c., a mente del quale, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, restando le spese di trasporto a carico del compratore.
Il venditore, dunque, non deve far arrivare: deve far partire. Nel momento in cui affida il plico al corriere, la sua obbligazione è adempiuta, e quanto accade dopo appartiene a un rapporto che non è più il suo.
Si dirà che l'esito è severo per chi paga senza ricevere. L'obiezione, però, prova troppo, giacché la regola non è inderogabile: l'inciso "salvo patto o uso contrario" consente alle parti di convenire altrimenti, ed è quanto accade nella vendita "franco destino", nella quale il venditore conserva il rischio finché la cosa non giunga a destinazione. Nulla vieta, cioè, che sia il venditore ad assumere su di sé l'alea del viaggio: occorre soltanto che le parti lo dicano. E poiché nel mercato delle carte gli usi sono tutt'altro che uniformi e gli annunci quasi mai lo precisano, il silenzio finisce per consegnare la vicenda alla regola generale, e dunque all'acquirente.
La responsabilità del vettore
Verso il vettore la posizione è, in astratto, assai favorevole. L'art. 1693 c.c. lo rende responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, ovvero dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
È la responsabilità ex recepto, fondata sulla presa in consegna, che rovescia l'onere della prova: non è il danneggiato a dover dimostrare la colpa del corriere, ma il corriere a dover provare la causa a sé non imputabile. Si noti, per inciso, che il vizio dell'imballaggio è la prima e più efficace delle sue difese: nel nostro settore, la busta imbottita da pochi centesimi, priva di rinforzo e di protezione rigida, è un regalo che il mittente gli fa.
Quanto alla legittimazione, il destinatario acquista i diritti nascenti dal contratto verso il vettore dal momento in cui le cose arrivano a destinazione, o dal momento in cui, decorso il termine, ne domanda la riconsegna (art. 1689 c.c.). Prima di allora è il mittente a poter agire, il che, nella pratica, significa che il venditore va coinvolto e non abbandonato.
I limiti del risarcimento: un euro al chilogrammo
Detto questo, la tutela verso il vettore incontra un limite che nel collezionismo separa il diritto dall'incasso.
L'art. 1696 c.c. dispone che il danno da perdita o avaria si calcoli secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna, ma soggiunge che il risarcimento dovuto dal vettore non possa essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri. Per i trasporti internazionali terrestri la norma rinvia al limite dell'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), ratificata con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621; per le altre modalità, ai limiti delle convenzioni o delle leggi speciali applicabili.
Il conto, per il nostro settore, è impietoso. Una carta pesa meno di due grammi; una busta imbottita, imballata a dovere, arriva forse a cinquanta. Il risarcimento "pieno" che il vettore deve, per una Charizard di prima edizione da tremila euro smarrita in un trasporto nazionale, si misura dunque in centesimi.
Il limite non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni applicabili. Nulla impedisce, però, che si convenga una responsabilità maggiore, ed è precisamente ciò che fanno la dichiarazione di valore e le coperture offerte come servizio accessorio. Il limite, inoltre, cade per intero ove sia fornita la prova del dolo o della colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti e preposti, o di chiunque altro egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto.
È in questa asimmetria, e non altrove, che si consuma la delusione di chi affida una carta di pregio a una busta semplice confidando nel corriere: il diritto c'è, ma la sua misura è tarata sul peso della merce, e la carta non pesa nulla mentre vale tutto.
Termini di decadenza e di prescrizione
Alla misura si aggiungono i termini, che sono stretti.
L'art. 1698 c.c. stabilisce che il ricevimento senza riserve delle cose trasportate, unito al pagamento di quanto è dovuto al vettore, estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o di colpa grave. Restano salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.
Ritirare il pacco firmando senza riserva, dunque, brucia le contestazioni per ciò che era visibile, e apre una finestra di otto soli giorni per ciò che visibile non era. Va da sé che la decadenza presuppone il ricevimento, sicché non opera nel caso, ben diverso, del pacco mai arrivato. Sul piano della prescrizione, poi, i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno (art. 2951 c.c.).
La verifica del pacco davanti al corriere e la riserva apposta sulla lettera di vettura sono, in definitiva, ciò che tiene in vita l'azione.
La vendita al consumatore: la deroga del Codice del consumo
Tutto quanto precede vale nel diritto comune. Lo scenario muta radicalmente, e anzi si capovolge, quando il venditore agisce come professionista e l'acquirente come consumatore, poiché qui interviene una norma di protezione che deroga espressamente a res perit domino.
L'art. 63 e il criterio della consegna materiale
L'art. 63 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in attuazione della direttiva 2011/83/UE) dispone che, nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento, per causa non imputabile al venditore, si trasferisca al consumatore soltanto nel momento in cui questi, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entri materialmente in possesso dei beni.
Il criterio non è più quello della proprietà, ma quello della consegna materiale, e la sostituzione è deliberata. Finché la carta non è nelle mani del consumatore, il rischio del viaggio resta sul professionista, il quale, se il pacco si smarrisce, deve rispedire o restituire il prezzo, e nulla può pretendere da chi non ha ricevuto ciò per cui aveva pagato.
La ratio è trasparente, e vale la pena enunciarla perché spiega la norma meglio di qualunque esegesi: indurre il professionista a spedire con diligenza, e non addossare a chi acquista a distanza l'alea di un trasporto che egli non organizza, non sceglie e non controlla.
L'eccezione del vettore scelto dal consumatore
La deroga conosce una sola eccezione, ed è circoscritta. Il secondo comma prevede che il rischio si trasferisca al consumatore già con la consegna al vettore quando sia stato il consumatore a scegliere il vettore, e purché tale scelta non sia stata proposta dal professionista, restando salvi i diritti del consumatore verso il vettore medesimo. La ragione è che il corriere scelto dal consumatore assume la veste di suo ausiliario, sicché rimettergli il bene equivale a consegnarlo a lui.
Si badi, però, all'ampiezza dell'eccezione, che è minima: non basta che il consumatore abbia scelto una modalità di spedizione fra quelle presentate dal professionista, ché in tal caso la scelta non è libera, essendo confinata entro una gamma predisposta da altri. Perché l'eccezione operi occorre che l'iniziativa del vettore sia genuinamente del consumatore.
Chi è, davvero, un professionista
Resta da stabilire chi sia professionista, e la domanda, nel mercato delle carte, è tutt'altro che accademica.
La qualifica non è formale, ma sostanziale. Professionista è, ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo, chi agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Non è dunque la partita IVA a fare il professionista, né la sua assenza a escluderlo: ciò che conta è il modo in cui, in concreto, si agisce nel singolo affare.
La Corte di giustizia ha precisato il perimetro proprio con riguardo alle vendite online. Con la sentenza della Quinta Sezione del 4 ottobre 2018, resa nella causa C-105/17, Kamenova, la Corte ha affermato che la persona fisica la quale pubblichi contemporaneamente su un sito internet un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e usati può essere qualificata come professionista soltanto ove agisca nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, spettando al giudice nazionale verificarlo alla luce di tutte le circostanze del caso. La stessa Commissione, negli orientamenti sulla direttiva sui diritti dei consumatori, ha riassunto l'insegnamento osservando che gli indici rilevanti non sono né tassativi né esclusivi, e che il solo fatto di perseguire uno scopo di lucro o di pubblicare più annunci in contemporanea non basta, di per sé, a qualificare il venditore come professionista.
Il che, calato nel nostro mercato, produce una zona grigia larghissima e assai popolata. Il collezionista che apre buste per passione e rivende ciò che non gli serve non è professionista; ma chi vende con sistematicità e organizzazione, con listini, canali dedicati, continuità e scorte, ben può esserlo pur senza avere mai aperto una partita IVA, e ritrovarsi addosso l'art. 63 senza sospettarlo. La valutazione è per indizi e caso per caso, e nessuna formula magica la sostituisce.
Considerazioni conclusive e linee operative per gli operatori del settore
La mappa dei tre scenari
Se ne ricava una mappa netta.
Nella vendita fra due privati, che è poi la gran parte degli scambi fra collezionisti, opera il diritto comune: consegnato il pacco al corriere, il rischio è dell'acquirente, il quale paga il prezzo e agisce, nei limiti visti, contro il vettore. Nella vendita fra due professionisti vale lo stesso, poiché il Codice del consumo presuppone un consumatore e non trova applicazione nei rapporti fra imprese. Soltanto nella vendita del professionista al consumatore il rischio del viaggio resta sul venditore sino alla consegna materiale, salva l'ipotesi del vettore genuinamente scelto dal consumatore.
Non è, si badi, questione anagrafica né di etichetta: è la qualità in cui si agisce nel singolo affare a governare l'esito, sicché la stessa persona può essere professionista la mattina, quando vende dal proprio negozio, e consumatore la sera, quando compra una carta per la propria collezione.
Lo scambio a mano
Detto tutto ciò, la soluzione migliore, quando è praticabile, resta la più antica: incontrarsi.
Lo scambio a mano elimina in un colpo solo l'intero apparato che si è appena descritto. Non c'è trasporto, dunque non c'è vettore, non c'è alea del viaggio, non ci sono limiti risarcitori tarati sul peso, non vi sono riserve da apporre al momento del ritiro né termini di otto giorni da rispettare. E c'è, soprattutto, ciò che nessuna spedizione potrà mai offrire, cioè la verifica contestuale: si guarda la carta, la si esamina, e solo allora si paga.
Restano i rischi propri dell'incontro, che sono altri e si governano altrimenti, dalla scelta di un luogo pubblico alla cautela sui pagamenti. Ma sul piano che qui interessa il ragionamento è tanto semplice quanto definitivo: il pacco che non arriva non è un problema, se il pacco non parte.
Linee operative
Le indicazioni pratiche discendono dalla posizione che si occupa, e sono di segno diverso.
Chi vende come professionista, sapendo di sopportare il rischio del trasporto sino alla consegna materiale, ha interesse a spedire con vettori tracciati e coperti, a conservare la prova dell'arrivo, che è il momento in cui il rischio passa, e a non confondere la spedizione con l'adempimento liberatorio, che nel rapporto di consumo si compie soltanto con la ricezione.
Chi vende come privato, al quale il rischio si trasferisce già con la consegna al corriere, ha comunque interesse a documentare la rimessione e l'imballaggio, e a rendere edotto l'acquirente delle condizioni di spedizione.
Chi compra da un professionista è protetto dall'art. 63 e può attendere senza patire l'alea del viaggio; chi compra da un privato quel rischio lo sopporta, e farà bene a concordare una spedizione tracciata e, per i pezzi di pregio, una dichiarazione di valore che sottragga il risarcimento al limite di un euro al chilogrammo.
Chiunque riceva un pacco lo apra davanti al corriere, apponendo riserva sulla lettera di vettura al primo segno di manomissione, giacché la riserva è ciò che tiene in vita l'azione.
Resta, sopra ogni altra cosa, un'avvertenza di metodo. La sorte giuridica di una compravendita a distanza si decide prima della spedizione, nelle poche righe di un accordo che dica chi sceglie il corriere, quando la consegna si intenda adempiuta e quale valore si dichiara. È lì, e non nella contestazione successiva, che si gioca la differenza fra un rapporto ordinato e una lite dall'esito già segnato.
Sull'autore
Avv. Alberto Agostini è co-fondatore dello Studio Agostini & Kasapoğlu, boutique legale internazionale con sedi a Bologna e ad Ankara. La sua attività si concentra sulla consulenza commerciale e contrattuale, con particolare riguardo al corridoio Italia-Turchia, al mercato dei beni da collezione e dei memorabilia e al diritto delle nuove tecnologie.
Nel settore del collezionismo, lo Studio assiste piattaforme online, marketplace, case d'asta, servizi di grading, dealer professionisti, retailer specializzati e collezionisti di alto profilo operanti sul mercato delle carte collezionabili (Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, One Piece Card Game), dei memorabilia e dei beni da collezione.
L'attività comprende la redazione e la negoziazione di termini di servizio, regolamenti d'asta, contratti di contovendita, deposito e custodia, oltre alla gestione delle controversie in materia di autenticità, esiti della gradazione e responsabilità professionale degli operatori del mercato.
L'Avv. Agostini è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna ed è autore di pubblicazioni in materia di responsabilità civile nei servizi di grading per i beni da collezione e di ecosistema dei dati giuridici italiani per l'intelligenza artificiale.
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